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Pizzomunno con gerani rossi.

 

 
Pizzomunno

Lungo il tratto meridionale della costa viestana, ritroviamo una piccola spiaggia che deve il suo nome all’ imponente faraglione che dalle acque cristalline si erge sovrano a sorvegliare la città ed i suoi abitanti: la Spiaggia del Pizzomunno.

Qui sembra aver avuto luogo un’ interessante e fantastica vicenda che ha come protagonisti due giovani innamorati , entrambi originari di Vieste .

Pizzomunno , giovane ed attraente pescatore, e Cristalda , ragazza bellissima dai lunghissimi capelli color dell’ oro, si amavano teneramente e vivevano nella convinzione che nulla al mondo potesse intaccare un sentimento tanto forte e sincero.

Ogni sera, Cristalda scendeva in spiaggia per salutare il suo bel Pizzomunno prima che con la sua barca andasse incontro al mare aperto.

Ogni notte, in mare, Pizzomunno riceveva la visita delle sirene che cercavano di ammaliarlo con i loro canti soavi. Le regine del mare desideravano ardentemente che Pizzomunno diventasse il loro re ed amante.

Il giovane, però, non cedette mai alle avance delle sirene tentatrici , avendo già donato il suo cuore alla candida Cristalda.

I reiterati rifiuti del giovane, scatenarono la furia delle sirene .

Una sera, le sirene raggiunsero i due amanti sulla spiaggia ed aggredirono Cristalda con grande ferocia, inghiottendola nelle profondità del mare.

Pizzomunno
fu colto da un dolore devastante, talmente grande da pietrificarlo per sempre.

Il giorno seguente, i pescatori di Vieste trovarono Pizzomunno pietrificato sulla roccia che oggi porta il suo nome.

La leggenda vuole che, ogni cento anni, Cristalda riemerga dalle profondità del mare per incontrare Pizzomunno e rivivere con lui l’ emozione di una notte d’amore sulla spiaggia che li fece incontrare.

 

 

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Promontorio del Gargano

Il più delle volte si pensa che la storia antropologica ebbe inizio sul promontorio del Gargano con l'apparizione dell'Arcangelo Michele più di sedici secoli or sono quando ancora il Cristianesimo conviveva con le allora attuali religioni pagane. Ma se analizziamo le carte romane si nota che gli insediamenti sedentari sono precedenti all'apparizione dell'Arcangelo e si trovavano sulla costa e ai piedi del sontuoso monte (Ergitium ,Sipontum ,Merinum ,Teanum , ,Apulum ,Urium).
Si trovano degli insediamenti umani persino precedenti a questi ultimi, ma bisogna risalire addiritturà all'età del bronzo, tanto è vero che lungo la provinciale che collega Foggia con San Marco in Lamis, a qualche chilometro da Borgo Celano, in zona"Chiancata La Civita-Valle di Vitturo"  è stato ritrovato la necropoli più antica della intera Europa. Altre testimonianze sono date dagli insediamenti rupestri e dalla innumerevole presenza di oggetti litici e di mura megalitiche che si sono scoperti nel corso degli anni sul Gargano.
 

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San Giorgio protettore di Vieste.

 

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Toro seduto

 

Per noi i guerrieri non sono quello che voi intendete. Il guerriero non è chi combatte, perché nessuno ha il diritto di prendersi la vita di un altro. Il guerriero per noi è chi sacrifica sé stesso per il bene degli altri. È suo compito occuparsi degli anziani, degli indifesi, di chi non può provvedere a sé stesso e soprattutto dei bambini, il futuro dell'umanità.

Toro seduto

 

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Hotel Gabbiano Vieste

 

Tutto ciò che l'uomo ha imparato

Potrebbe essere un'immagine raffigurante 1 persona e il seguente testo "Tutto ciò che l'uomo ha imparato dalla storia, é che l'uomo dalla storia non ha imparato niente. Hegel"

 

Servo di Dio Don Antonio Spalatro .

 

Messaggi del 12/04/2024

I "SABATI" DI SANTA MARIA Probabilmente molti non conoscono le motivazioni

Post n°32142 pubblicato il 12 Aprile 2024 da forddisseche

Probabilmente molti non conoscono le motivazioni per cui, dal primo sabato di Marzo e fino all’ultimo sabato del mese di aprile precedente l’intronizzazione della Madonna di Merino, il popolo di Vieste si avvia verso Merino per il pellegrinaggio che, in forma miniaturizzata, è identico a quello del nove maggio, anche se viene svolto senza il Simulacro della Vergine. Ci permettiamo di stralciare un articolo di Nicola Santoro, pubblicato su “Album del Gargano” e che potrebbe dare qualche esauriente spiegazione.


936499 4883269567366 852400438 nPrima di spiegare cosa sono e che rapporto i Sabati hanno con la devozione a S.Maria di Merino, è bene tenere presente le motivazioni di fondo sul significato di Sabato dedicato a Maria. Queste giustificazioni del sabato mariano vennero nello sforzo di metterlo in relazione con il tema redentivo dei due giorni contigui, venerdì e domenica: si tratta di ragioni di convenienza, di valore relativo. A tale riguardo, vi sono una serie di spiegazioni che aiutano a comprendere il perché di questo giorno: ” come Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò ( Gn 2,3) rispetto a gli altri giorni della settimana, così benedisse Maria più di ogni creatura ricolmandola di grazia. Dio nel settimo giorno portò a termine la creazione e cessò da ogni lavoro ( cf Gn 2,2) sabato significa riposo; ma il vero riposo lo trovò in Maria, a cui la liturgia applica le parole della Sapienza : Colui che mi creò riposò nella mia tenda” (Sir 24,8 ) Nel sabato in cui Gesù fu nella tomba, Maria, sola fra tutti, mentre anche i discepoli più prossimi erano dubbiosi, conservò salda e intatta la fede. Alla luce di queste giustificazioni del sabato mariano sono da considerare i vari sabati che precedono il 9 maggio. Infatti, escludendo il sabato Santo, iniziano con il primo sabato di marzo e si concludono con quello precedente il 30 aprile, giorno in cui ha inizio la novena in cattedrale. La novena è una forma popolare di devozione, legata al numero 9. E “un triduo triplicato, cioè potenziato, quindi un efficacia maggiore. Essa ricorda l’esempio degli Apostoli e della Madre di Cristo nei giorni fra l’Ascensione del Signore e la Pentecoste, nei quali “dovettero aspettare in raccoglimento e preghiera per l’avvento dello Spirito Santo. Così questi giorni di novena aiutano i devoti viestani a prepararsi con una preghiera più solenne ed intensa a onorare Santa Maria di Merino.

 
 
 

VIESTE/RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI CON IL METODO DOMICILIARE (C.D. “PORTA A PORTA”) – UTENZE DOMESTICHE E NON DOME

Post n°32141 pubblicato il 12 Aprile 2024 da forddisseche

VIESTE/RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI CON IL METODO DOMICILIARE (C.D. “PORTA A PORTA”) – UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE – MISURE DI OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 14-03-2024
Pagina 1 di 10
CITTÀ DI VIESTE
ORDINANZA
SINDACALE
N. 14 del 14-03-2024
REGISTRO GENERALE N. 56 DEL 14-03-2024
OGGETTO: RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI CON IL METODO DOMICILIARE (C.D. “PORTA A PORTA”) – UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE – MISURE DI OTTIMIZZAZIONE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
CONSIDERATO CHE, le pubbliche amministrazioni nel perseguimento delle finalità tutelate dalla Carta Costituzionale e dalla legislazione nazionale e regionale, hanno l’obbligo di salvaguardare e migliorare le condizioni dell’ambiente, al fine di garantire la salubrità del territorio ed il mantenimento del decoro urbano.
CONSIDERATO CHE, la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclo costituiscono un prioritario obiettivo, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento di alte percentuali di raccolta differenziata.
CONSIDERATO CHE, tale prioritario obiettivo passa anche attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o ad impianti di trattamento.
CONSIDERATO CHE, il Comune di Vieste deve impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di Raccolta Differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle discariche.
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare:
 Art. 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti) comma 1 che recita testualmente:
ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 14-03-2024
Pagina 2 di 10

Nell’ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano modalità autorizzative semplificate nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.
Art. 198 (Competenze dei comuni) che recita testualmente:

I comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’ente di governo dell’ambito ai sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera f);
ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 14-03-2024

e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d).

I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d’ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.

I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.
Art. 222 (Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione) che recita testualmente:

La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

Nel caso in cui l’osservatorio nazionale sui rifiuti accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 205, ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all’articolo 220, può richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati dal Consorzio nazionale imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d’urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro

mesi, sempre che ciò avvenga all’interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l’organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Qualora il Consorzio nazionale imballaggi, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall’articolo 220, decida di aderire alla richiesta, verrà al medesimo corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ove il Consorzio nazionale imballaggi non dichiari di accettare entro quindici giorni dalla richiesta, l’Autorità, nei successivi quindici giorni, individua, mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata e documentata affidabilità e capacità a cui affidare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d’urgenza, fino all’espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione.

Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l’utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle attività produttive curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all’articolo 224, comma 3, lettera g).

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive cura la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all’articolo 226, comma 3, e ne dà comunicazione alla Commissione dell’Unione europea.
RICHIAMATE le precedenti Ordinanze:
Ordinanza N° 162 Reg. Ord. del 18.08.2021 “Modalità di raccolta dei rifiuti nella Città di Vieste”.
Ordinanza N° 135 Reg. Ord. del 29.07.2020 “Modalità di raccolta differenziata dei rifiuti nel Centro Storico e nel Borgo Ottocentesco.
Ordinanza N° 106 Reg. Ord. del 01.06.2017 “Modalità di raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio comunale”.

Delibera di Giunta Comunale N° 100 del 31.05.2017 “Violazione norme sul conferimento dei rifiuti ingombranti e/o beni durevoli dismessi. Determinazione del pagamento in misura ridotta.
DATO ATTO che, al fine di raggiungere gli obiettivi, il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale dovrà essere adottato il sistema di raccolta “porta a porta” e che pertanto risulta opportuno disciplinare meglio il servizio con apposita ordinanza al fine di consentire l’ordinato svolgimento delle attività previste.
ATTESA, quindi, la necessità e l’urgenza, per le sopraindicate esigenze, di adottare un apposito provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni e norme tecniche per la separazione ed il conferimento dei rifiuti da parte di tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Vieste, titolate a conferire al servizio pubblico di raccolta.
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 N° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:
l’art. 50 comma 5 che recita testualmente:

In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
(comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017
RITENUTO, in merito, che la natura degli interessi tutelati consente di ricorrere allo strumento di cui all’art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 N° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
VISTO il Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. ed in particolare:

Art. 1 (Principi generali)
Art. 15 (Atti vietati)
Art. 24 (Pertinenze delle strade)
RILEVATO CHE, la legge 9 ottobre 2023, n. 137 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105”, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, ha reso quindi definitivo la penalizzazione dell’abbandono di rifiuti da parte dei privati che da illecito amministrativo diventa un reato contravvenzionale.
In base a quanto previsto dalle modifiche all’articolo 255, comma 1 del d.lgs. 152/2006, modificato dall’articolo 6-ter del decreto-legge 105/2023 contenuto nella legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137:
“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio”.
Sanzioni penali, dunque, per gli abbandoni effettuati anche da un quisque de populo, al pari di quelli effettuati da un titolare d’impresa o responsabile di ente, per i quali la disciplina sanzionatoria continua a rinvenirsi immutata nell’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTE le leggi Regionali 20 Agosto 2012 N° 24 e 01 Agosto 2014 N° 37.
VISTE le ulteriori Leggi in materia.
CONSIDERATO CHE il gestore del servizio ha già avviato la distribuzione degli appositi contenitori, del calendario relativo ai giorni di esposizione nonché del materiale informativo che illustra le modalità del nuovo sistema di raccolta.
DATO ATTO che, contestualmente alla distribuzione, è stata condotta una campagna di informazione e sensibilizzazione dell’utenza.
ORDINA

L’avvio della raccolta dei rifiuti in maniera differenziata con il sistema del “porta a porta” su tutto il territorio del Comune di Vieste, che sarà attuato, secondo le modalità di seguito indicate.
Utenze domestiche
Lunedì
Umido
Martedì
Secco residuo
Mercoledì
Umido – Vetro
Giovedì
Plastica e metalli
Venerdì
Carta e cartone
Sabato
Umido
Utenze non domestiche
Lunedì
Umido – Carta e cartone
Martedì
Secco residuo – Carta e cartone
Mercoledì
Umido – Vetro – Carta e cartone
Giovedì
Plastica e metalli – Carta e cartone
Venerdì
Carta e cartone
Sabato
Umido – Vetro – Carta e cartone
L’esposizione dei contenitori per il loro svuotamento al di fuori della propria abitazione/esercizio, su fronte strada, lungo il percorso di raccolta. Tale esposizione dovrà obbligatoriamente rispettare i giorni di conferimento stabiliti per ogni frazione merceologica e potrà avvenire dalle ore 22.00 del giorno precedente alle ore 04.00 del giorno di raccolta.
Gli indumenti usati possono essere conferiti in qualsiasi ora nei contenitori stradali dedicati.

Per quanto concerne i “rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” c.d. RAEE I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.
Per il conferimento di ingombranti l’utenza dovrà contattare telefonicamente il Servizio comunale che provvede al ritiro, previo appuntamento. L’esposizione di tali rifiuti potrà avvenire dalle ore 22.00 del giorno precedente alle ore 04.00 del giorno concordato.
ORDINA ALTRESI’
E’ severamente vietato:
Non rispettare l’obbligo della effettuazione della raccolta secondo frazioni differenziate.
Servirsi di contenitori diversi da quelli consegnati e di contenitori di altri utenti.
Il deposito dei rifiuti all’esterno nei contenitori propri o di altri utenti.
Lasciare i contenitori aperti o non chiusi bene.
Utilizzare i contenitori per fini diversi o danneggiarli.
Conferire rifiuti fuori degli orari ammessi.
Introdurre materiali estranei alle varie frazioni innanzi elencate.
Il conferimento dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
Abbandonare rifiuti urbani di qualsiasi genere nel suolo e sul suolo.
Bruciare rifiuti di qualsiasi genere che possano generare inquinamento, disturbo o danni alle cose e alla salute delle persone.
Il conferimento nel normale circuito di raccolta R.U. di imballaggi terziari.
Apporre manifesti o scritte di qualsiasi tipo.

Lo spostamento dei contenitori più grandi dalle postazioni individuate dal gestore.
L’utilizzo di buste nere per il conferimento dei rifiuti
 Esporre i contenitori per la raccolta su aree e spazi pubblici al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti per ciascuna frazione;
AVVERTE
Ribadendo l’obbligo di ritirare il kit per il conferimento dei rifiuti e che il mancato ritiro sarà sanzionato ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 N° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”

In presenza di contenitori con rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, il personale addetto non raccoglierà i rifiuti provvedendo:

Alla segnalazione all’utenza interessata con applicazione sul contenitore di un apposito adesivo di non conformità. L’utenza sarà tenuta a ritirarlo e a conferire nuovamente i rifiuti in modalità corretta.

All’archiviazione dei dati relativi alle irregolarità rilevate.
INFORMA
che il conferimento delle frazioni differenziate potrà avvenire tutti i giorni per il Centro Comunale di Raccolta dal Lunedì al Sabato dalle ore 7:30 alle ore 10:30
SANZIONI
L’inosservanza di quanto indicato nella presente ove non risulti già punito ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” o del Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. sarà sanzionato ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 N° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia:
Pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Vieste.

Inserita sul sito Internet del Comune di Vieste.
Trasmessa ai dirigenti responsabili dei vari settori comunali interessati nell’ambito delle rispettive competenze
Trasmessa al Comandante della Polizia Locale di Vieste e a tutti gli Organi di Polizia operanti sul territorio comunale e preordinati a funzioni di controllo.
Trasmessa per opportuna conoscenza all’Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Foggia, alla Regione Puglia – Servizio gestione rifiuti e all’Amministrazione Provinciale di Foggia – Settore Ambiente.
Trasmessa all’ufficio notifiche del Comune di Vieste, che provvederà a notificare copia della presente alla Società IMPREGICO s.r.l. : impregico@pec.it
INFORMA
Che la presente Ordinanza integra e sostituisce per le parti in contrasto i provvedimenti sindacali precedentemente adottati.
Che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta (60) giorni ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla pubblicazione.
Data, 14-03-2024

IL SINDACO

Avv. Giuseppe Nobiletti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

 
 
 

MINACCE AL SINDACO DI PESCHICI, LA SOLIDARIETÀ DEL VESCOVO MOSCONE 12 Aprile 2024

Post n°32140 pubblicato il 12 Aprile 2024 da forddisseche

MINACCE AL SINDACO DI PESCHICI, LA SOLIDARIETÀ DEL VESCOVO MOSCONE

Non si può tacere oggi davanti all’ennesimo atto di minacce rivolte al Sindaco di Peschici, Luigi D’Arenzo, e alla sua famiglia, cui va tutta la mia solidarietà personale e dell’intera Chiesa Diocesana.

Sì, non possiamo non alzare la nostra voce oggi davanti a questo atto intimidatorio che danneggia e mette in cattiva luce la cittadina di Peschici. Il lavoro di un Sindaco e delle Amministrazioni, in un momento storico particolare per la nostra terra che è sotto i riflettori di analisi per possibili infiltrazioni mafiose, richiede coraggio, competenza e determinazione. Ne siamo certi e lo ripetiamo con costanza: nelle nostre belle città garganiche non ci può più essere posto per chi vuole o sa solo usare la violenza per i propri personali interessi ed imporre la propria visione di potere.

La mia vicinanza e rinnovata stima in questo momento perciò va al Sindaco D’Arenzo ed alla famiglia per le minacce subite, che sento come rivolte alla mia persona, come anche a tutto il popolo del Gargano, che sta cercando di rialzarsi e porre fine ai tanti lacci delle criminalità organizzate che pretendono di governare il territorio e condizionare le Istituzioni.

Quella della Chiesa locale è voce di condanna, che si alza nei confronti di queste mentalità e modalità che infestano il nostro ‘amato Gargano’ e vogliono che esso sia loro soggiogato, ma è anche voce di conforto ed incoraggiamento per un popolo che ha una storia ed una volontà di bene da difendere e far maturare. Per questo ricordo a tutti che non c’è giustizia, né tantomeno libertà se si perseguono logiche perverse e di parte.

I recenti risultati delle inchieste su Vieste dimostrano che le associazioni mafiose, per quanto organizzate, non riusciranno a imporre la loro logica, anche grazie alle tante persone che sono fedeli servitori delle Istituzioni statali e locali al servizio delle comunità del territorio.

Al sindaco Luigi D’Arenzo e a quanti si impegnano quotidianamente dentro e fuori le Istituzioni, ad ogni titolo e grado, nella lotta per la trasparenza e la legalità, continuo a ripetere: coraggio, andiamo avanti, è la strada giusta!

p. Franco Moscone crs

Arcivescovo

 
 
 

VIESTE/ “UNA FIRMA PER LA SALUTE” PETIZIONE POPOLARE ORGANIZZATA DA LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA. FAI SENTIRE LA TUA

Post n°32139 pubblicato il 12 Aprile 2024 da forddisseche

VIESTE/ “UNA FIRMA PER LA SALUTE” PETIZIONE POPOLARE ORGANIZZATA DA LEGA – FORZA ITALIA – FRATELLI D’ITALIA. FAI SENTIRE LA TUA VOCE DOMENICA 14 APRILE

 
 
 
 
 

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