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UN ABUSO AL GIORNO TOGLIE IL CODICE DI TORNO, CONDOMINIO, CONDOMINI, ASSEMBLEA, FUSIONE DELLA VOLONTA',
Post n°3946 pubblicato il 31 Marzo 2010 da psicologiaforense
SENTENZA DI CASSAZIONE NON CONTA NULLA IL CONDOMINO CHE SI ASSENTA DALL'ASSEMBLEA
Quando un condomino va all'assemblea condominiale, deve rimanerci. E se si allontana, non può dare una delega – per così dire – “in bianco”. È quanto ha stabilito la Cassazione in una recentissima sentenza nella quale ha affrontato, con esaustività, il particolare problema. I supremi giudici hanno cominciato con l'affermare il principio che, ai fini del calcolo delle maggioranze prescritte dall'art. 1136 del Codice civile per l'approvazione delle delibere nelle assemblee condominiali, non si può tener conto dell'adesione (per così dire, anticipata) espressa da un condomino che si sia allontanato prima della votazione. Neppure se egli abbia dichiarato di accettare “a scatola chiusa” le decisioni della maggioranza. La ragione? Perché – ha detto la Cassazione – «solo il momento della votazione determina la fusione delle volontà dei singoli condomini creativa dell'atto collegiale». E se lo stesso condomino, dopo l'assemblea, conferma la sua adesione alla delibera? Non vale neanche questo, ha detto ancora la Suprema Corte. Tale adesione – hanno spiegato i giudici – non può infatti valere come sanatoria dell'eventuale delibera, «dovuta al venir meno del richiesto quorum deliberativo». Tutt'al più, la conferma in questione può solo valere come rinuncia a dedurre l'invalidità della deliberazione, e senza – naturalmente – che sia preclusa ad altri condomini la possibilità di impugnazione.
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Inviato da: Nuvola_vola
il 09/01/2019 alle 19:15
Inviato da: moltiplicazeri
il 16/12/2018 alle 17:51
Inviato da: monellaccio19
il 01/11/2018 alle 07:57
Inviato da: Brillante.Nero
il 06/09/2018 alle 23:51
Inviato da: casadei.lisetta
il 24/04/2018 alle 10:49