Creato da: psicologiaforense il 14/01/2006
finchè vita non vi separi
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 
 
Citazioni nei Blog Amici: 791
 

Archivio messaggi

 
 << Maggio 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 

Contatta l'autore

Nickname: psicologiaforense
Se copi, violi le regole della Community Sesso: F
Età: 62
Prov: PD
 

umorismo e satira

 

Chi può scrivere sul blog

Solo l'autore può pubblicare messaggi in questo Blog e tutti gli utenti registrati possono pubblicare commenti.
I commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.
 

Archivio messaggi

 
 << Maggio 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
 
Citazioni nei Blog Amici: 791
 

Cerca in questo Blog

  Trova
 

 

 
« MA IN QUESTI BLOG SI PUO...LA MIA RIFLESSIONE DELLA... »

OBBLIGO DENUNCIA DA PARTE DI PUBBLICI UFFICIALI (COME ME).... BLOG LIBERO, VEDI PRECEDENTE POST

Post n°3549 pubblicato il 18 Gennaio 2010 da psicologiaforense

O B B L I G O     D I    D E N U N C I A

NELL'IMMAGINE,QUI SOPRA, BLOGGER ARRESTATA IN FRAGRANZA!!! 

 La denuncia è una dichiarazione di scienza con cui si porta a conoscenza della polizia giudiziaria l'esistenza di un fatto storico".
Si parla di denuncia per la segnalazione alla
polizia di fatti delittuosi commessi da persone note o ignote, ma si parla anche di denuncia nel caso di una inchiesta giornalistica tesa a portare a conoscenza dell'opinione pubblica di fatti delittuosi celati o comunque non conosciuti a sufficienza.

Riguardo alla calunnia formale il termine denunzia non va interpretato in senso tecnico, ma in senso ampio quale sinonimo di informazione diretta all'autorità giudiziaria (o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria) senza il rispetto di particolari formalità.

La denuncia di un fatto vero, realmente accaduto, non costituisce reato di diffamazione e non dà luogo a conseguenze penali.

In sede civilistica, sono perseguibili modi e mezzi adottati per l'espressione della notizia, se tali azioni ad esempio recano danno e pregiudizio alla reputazione e immagine di una persona fisica o giuridica.

L'obbligo giuridico di denunciare un reato vige per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio (art 357-358 cp.) nell'esercizio delle loro funzioni o per i reati di cui vengono a conoscenza in ragione dell'esercizio che essi svolgono. In caso di violazione oltre all'applicazione della fattispecie incriminatrice prevista per i cittadini sarà applicata anche una pena accessoria.

Inoltre, l'obbligo di denuncia vige anche nei confronti del cittadino in tre ipotesi:

  • chi, ai sensi dell'art. 364 del codice penale "... avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'art. 361, è punito . . .
  • chi venga a conoscenza di fatti e circostanze riguardanti il sequestro di persona, anche solo tentato, ai sensi dell'art 630 del c.p. e della legge 1980 n°864
  • chi venga a conoscenza di detenzione di armi o di esplosivi da parte di persone che non possiedono l'autorizzazione della questura del luogo in cui le armi sono tenute.
 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 
Vai alla Home Page del blog

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963