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Omicidio stradale, ecco le NOVITA'

Post n°4782 pubblicato il 07 Maggio 2015 da manu78_it

Massimo della pena a chi guida sotto stupefacenti o in stato di ebbrezza

 

Si tratta della terza modifica dell'articolo 6, quello che prevedeva appunto il cosiddetto ergastolo della patente, trasformato poi in sospensione da 5 a 12 anni e oggi sostituito per intero con l'introduzione della revoca. In questo modo dovrebbero essere superati i dubbi di costituzionalità che erano stati avanzati nei giorni scorsi al testo precedente. Ora, con il nuovo testo, dopo la revoca della patente e al termine del periodo previsto dalla legge (da un minimo di 4 a un massimo di 30 anni), sarà possibile sostenere nuovamente gli esami necessari per conseguirla di nuovo.

Le pene previste - Per chi al volante provoca la morte di una persona, prevede l'emendamento, la revoca della patente sarà di 12 anni se non ci sono aggravanti. Termine elevato a 20 anni nel caso in cui il conducente sia stato in precedenza condannato per aver guidato in stato di ebbrezza o aver guidato un'imbarcazione senza avere conseguito l'abilitazione. Per chi invece causa lesioni a terzi, la revoca è di 4 anni che diventano 8 se il pirata è stato in precedenza condannato per aver guidato in stato di ebbrezza o aver guidato un'imbarcazione senza avere conseguito l'abilitazione. Sarà invece di 10 anni se l'interessato si trova alla guida in stato di ebbrezza alcoolica o di alterazioni per sostanze stupefacenti e abbia anche violato i limiti di velocità.

(fonte ansa.it)

Troppe condizioni limitano l'efficacia della norma. Cosa c'entra la necessità del superamento dei limiti di velocità? Come dire, se uno guida drogato o ubriaco e a 50 all'ora schiaccia e uccide una persona allora non è omicidio stradale...Trent'anni di galera sarebbero meglio!

 
 
 
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