Creato da monellaccio19 il 12/10/2010
scampoli, ritagli, frizzi e...lazzi

Area personale

 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
Citazioni nei Blog Amici: 176
 

Ultime visite al Blog

monellaccio19cassetta2bubriskaDoNnA.SVince198OgniGiornoRingrazioamorino11hesse_fbisou_fatalmonellaccio_19gianor1Dott.Ficcagliasurfinia60communitywind
 
 

Chi può scrivere sul blog

Solo l'autore può pubblicare messaggi in questo Blog e tutti possono pubblicare commenti.
I messaggi e i commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.
 

 

« LE ASL RICHIEDONO SANGUE...STATE BUONI SE POTETE... »

CHI DIPINGE...NON PULISCE

Post n°1461 pubblicato il 01 Agosto 2015 da monellaccio19
 

Abbiamo già avuto modo di stigmatizzare il malvezzo di taluni pseudo imbratta muri che si arrogano il diritto di deturpare le nostre città  con svolazzi, scempiaggini, frasi e oscenità apposte su pareti, strade e monumenti. I veri writers sono tutt'altra cosa, sono veri artisti che con arte pittorica e fantasia pregevole, lavorano su pareti disponibili, mettono sentimento e arte nel loro lavoro e abbelliscono adeguatamente angoli depressi dei nostri quartieri. Mi permetto condividere con voi alcune foto di interventi apprezzabili fatti da bravi artisti. Spero vi piacciano e godiate non solo della tecnica pittorica ma della sfiziosa fantasia applicata...alle bombolette di vernice.



  
 




 
Condividi e segnala Condividi e segnala - permalink - Segnala abuso
 
 
Rispondi al commento:
psicologiaforense
psicologiaforense il 01/08/15 alle 08:26 via WEB
L'art. 639 c.p. così recita: « Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio. »
 
* Tuo nome
Utente Libero? Effettua il Login
* Tua e-mail
La tua mail non verrà pubblicata
Tuo sito
Es. http://www.tuosito.it
 
* Testo
 
Sono consentiti i tag html: <a href="">, <b>, <i>, <p>, <br>
Il testo del messaggio non può superare i 30000 caratteri.
Ricorda che puoi inviare i commenti ai messaggi anche via SMS.
Invia al numero 3202023203 scrivendo prima del messaggio:
#numero_messaggio#nome_moblog

*campo obbligatorio

Copia qui:
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963