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Post N° 587

Post n°587 pubblicato il 11 Febbraio 2008 da vocedimegaride
 

ECC.MA CORTE DI APPELLO PENALE DI CALTANISSETTA
MEMORIE DIFENSIVE
AVVERSO IL PARERE DEL PROCURATORE GENERALE SULLA DOMANDA DI REVISIONE DELLA SENTENZA

Quali difensori e procuratori di Contrada Bruno, nato a Napoli il 2/9/1931, residente a Palermo in via Maiorana, n.4, ex Dirigente Generale della Polizia di Stato, attualmente detenuto presso il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere,
espongono
La prima cosa che ci viene da pensare, rileggendo il parere del S. Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri, è l'anomalia di alcune norme del nostro ordinamento e segnatamente quelle che riguardano l'istituto della ricusazione.
Una parte processuale, attore, convenuto, imputato, può ricusare il magistrato che fa il Giudice (ricorrendone ovviamente dei presupposti) mentre non può ricusare il magistrato che fa il P.M. cioè il consulente del Giudice (queste sono in definitiva le funzioni che svolge in Corte di Appello o in Corte di Cassazione il P.M.).
In base a quale ratio questa differenziazione?
Se si dimostra che un Giudice ha delle idee precostituite nei miei confronti lo posso ricusare, se in vece è il P.M. che con la sua attività (V. il parere o la requisitoria) può influenzare una certa decisione del Giudice anziché un'altra non lo posso ricusare.
Ha un senso tutto ciò?
E cosa c'entra tutto questo col caso Contrada?
Non è colpa nostra se in certi processi penali in Italia si sono formati stranamente degli schieramenti per così dire … ideologici.
Se difendi un imputato coinvolto negli scontri del G8 di Genova o un ultras dello stadio, tutta la sinistra è con te, mentre la destra ti attacca; se difendi un imputato di mafia, a prescindere se sia colpevole o innocente, tutta la sinistra è contro di te, la destra è invece garantista.
E' inspiegabile ma è così!
Allora se così è, chi ha idee politiche precostituite o preconcette su determinati processi, a prescindere di chi è la persona imputata, deve semplicemente astenersi dal trattarli, sia esso Giudice o mero P.M..
Ci si potrebbe obbiettare: io magistrato ho delle idee politiche ma me li tengo per me, perché quando esercito la mia funzione non mi faccio condizionare da esse.
Benissimo, diciamo noi, ci mancherebbe che così non fosse, ma un vecchio adagio purtroppo ci ricorda che "la moglie di Cesare non solo deve essere onesta ma deve sembrare onesta!".
In Italia purtroppo è avvenuto che una parte politica, tutti sanno quale è, ha fatto di una ovvietà un programma politico, ove per ovvietà deve intendersi la lotta alla mafia, con la benda agli occhi: chi è accusato di mafia, o qualcosa di simile, a prescindere se sia colpevole o innocente, è un appestato (il principio costituzionale di innocenza non esiste più).
E non stiamo dicendo fandonie … è così che vanno le cose.
Tutti sanno che a fine dicembre fu chiesto al Presidente della Repubblica di intervenire valutando la possibilità di concedere sua sponte la Grazia a Bruno Contrada.
Apriti cielo!
La sinistra, con Rita Borsellino in testa, si è ribellata (non è insorta né per il graziato Ovidio Bompressi, compagno di "Lotta Continua" accusato dell'omicidio del Commissario Luigi Calabrese, vice-responsabile della squadra politica della Questura di Milano, né per il graziato Graziano Mesina, il famoso bandito sardo).
E siccome Bruno Contrada, vecchio e morente, ha poi dichiarato pubblicamente, attraverso i giornali e le televisioni, che si aspettava un Grazie da questo Stato e non una Grazia (in effetti né Lui né i difensori avevano chiesto la Grazia, ma - repetita iuvant - hanno semplicemente esortato la concessione della Grazia … d'Ufficio) non c'è stata occasione migliore per … archiviare la pratica.
Adesso siamo alla domanda di revisione del processo.
Manco a farlo apposta, o nulla succede a caso, il Magistrato chiamato a formulare il parere sulla domanda di revisione sarà, e senz'altro lo è, un buon magistrato ed un fine giurista, ma - guarda il caso - è stato candidato nelle liste del centro sinistra (nel 2003, ad Agrigento, il magistrato Luigi Birritteri non è riuscito a strappare la poltrona all'uscente Vincenzo Fontana di Forza Italia, che ha ottenuto il 56,4% dei voti, V. Erminia Guastella in www.ateneonline-aol.it, 27/5/2003).
Ma cosi è se vi pare (diceva Luigi Pirandello) … e andiamo avanti ad esaminare e ribattere le deduzioni del P.G..
* * * * * * *
Per noi validi e sempre attuali restano gli insegnamenti di Francesco Carnelutti per cui l'avvocato è chiamato a soccorrere col suo aiuto il cliente, come il medico l'ammalato, prescindendo da ogni idea politica.
Bruno Contrada deve essere difeso, perché chi lo soccorre lo ritiene innocente, nè può diventare colpevole solo perché vi è una sentenza di condanna definitiva.
Il P.G., nel suo parere di inammissibilità e rigetto alla domanda di revisione, cita la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 5/4/1996, poi confermata dalla Corte di Appello il 25/2/2006 e divenuta irrevocabile il 10/5/2007.
E' fuor di dubbio che il Procuratore Generale ha saltato, certamente senza volerlo, un passaggio che però noi riteniamo fondamentale: non è che la sentenza del Tribunale di Palermo del 5/4/1996 è stata così, sic et simpliciter (come vorrebbe fare apparire il P.G.), confermata dalla Corte di Appello, perchè l'iter processuale è stato un tantino più "complesso" e vale la pena ricordarlo e sottolinearlo: la sentenza di condanna di primo grado fu totalmente riformata dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo del 4/5/2001, che ebbe ad assolvere il Dott. Bruno Contrada perché il fatto non sussiste (poi la Corte di Cassazione il 12/12/2002 ebbe a sentenziare che questa decisione assolutoria non era scritta bene, quindi vi fu un nuovo procedimento concluso con la sentenza citata dal P.G., poi confermata, perché scritta meglio, evidentemente, secondo i giudici di legittimità).
Quindi la storia già di per sè non è poi così tanto chiara come si vorrebbe fare apparire perché, a prescindere del visto di legittimità, alla sentenza assolutoria negato e alla sentenza di condanna concesso, abbiamo avuto due distinti Collegi, due sezioni della Corte di Appello di Palermo, che, valutando lo stesso materiale probatorio sono pervenuti, a due decisioni diametralmente contrapposte, una di assoluzione e l'altra di condanna a dieci anni di reclusione: il Nadir con lo Zenit, il che significa che, sinanco a prescindere dall'esito che avrà questa domanda di revisione, il dubbio di un condannato innocente rimarrà sempre e resterà scritto indelebilmente negli annali secolari della storia giudiziaria italiana.
Se a tutto ciò si aggiunge la particolare imputazione "concorso esterno in associazione mafiosa"(reato creato dalla giurisprudenza anziché dal legislatore), senza alcuna contestazione di reato fine (nessuno contesta al Dott. Contrada un favoreggiamento personale o reale, o un interesse privato in atti di ufficio, una corruzione, un'omissione di atti di ufficio, un abuso in atti di ufficio), non vi è chi non veda che il dubbio diventa enorme, gigantesco, insopportabile come non mai.
I difensori non possono non apprezzare lo sforzo dialettico e l'impegno giuridico profuso dal P.G. col suo parere del 7/2/2008, tuttavia scienza e coscienza ci obbligano a contestarlo duramente e con convinzione, pur conoscendo i limiti normativi dell'istituto della revisione, certamente non arricchito dagli interventi giurisprudenziali di questi ultimi anni.
Contestare un giudicato irrevocabile, invocarne la sua sospensione, è come chiedere agli Dei di fare accadere un terremoto, ne siamo consapevoli; ma avendo letto gli atti di questo processo - iniziato così male il 24/12/1992 (vigilia di Natale, giorno dell'arresto del Dirigente Generale della Polizia di Stato Bruno Contrada) e conclusosi dopo 15 anni (la sentenza della Cassazione del 10/5/2007 è stata depositata soltanto il giorno 8 del mese scorso) - e avendo avuto la possibilità e la fortuna (ringraziando Iddio di questo) di parlare ore e giorni, noi sì guardandolo negli occhi, col Dott. Bruno Contrada, abbiamo avuto non il dubbio, ma la certezza più assoluta che quell'uomo è innocente ed è rimasto vittima suo malgrado di un errore giudiziario, che noi vorremmo contribuire a riparare.
Or fino a quando i luoghi ove si amministra la giustizia si chiameranno palazzi e aule di Giustizia e non edifici e stanze di Legge o di Diritto, si avrà il dovere di reclamare sempre e comunque il trionfo della verità e della giustizia, che giammai potrà essere ostacolato dai freddi formalismi giuridico processuali e/o giurisprudenziali.
Il fatto che il delitto contestato sia come anzi detto concorso esterno in associazione mafiosa e non ad esempio un omicidio volontario o un furto di un cosa mobile non è cosa da poco né è da sottovalutare.
Il concorso esterno in associazione mafiosa viene creato dalla giurisprudenza di merito (ed incautamente avallato da quella di legittimità) in un momento di grande tensione emotiva: erano appena morti, trucidati da mani assassine e vili, due grandi magistrati ed insieme a loro tanti innocenti poliziotti che li scortavano; comprensibile che in quegli anni vi fosse una rabbia enorme e che purtroppo annebbiava le menti.
Ma il concorso esterno in associazione mafiosa rimane un parto della fantasia: è bastato unificare disarmonicamente due norme del codice penale, artt. 110 e 416 bis c.p., per far sì che nascesse una mostruosità giuridica; ma l'interprete delle leggi, il Giudice per antonomasia, può solo applicarle, Egli non può crearle, perché con lo stesso ragionamento qualcuno potrebbe contestare il delitto di tentato omicidio colposo combinando semplicemente l'art. 56 all'art. 589 del codice penale e ciò sarebbe un assurdo.
Le norme e le disposizioni che da esse si rilevano possono e devono essere combinate tra esse, ma devono sempre rispondere alla logica e al raziocinio; in fondo quel che regola il diritto applicato al caso concreto è l'armonia, come nelle note musicali: la melodia si crea combinando le note, l'accordo non può avvenire senza regole perché se no si rischia non di creare melodie ma stonature, non suoni ma rumori.
Dopo 15 anni di processi al Dott. Bruno Contrada alla fine gli si contesta che cosa?
Di essere stato colluso (genericamente) con dei mafiosi e ciò perché lo hanno dichiarato dei c.d. "pentiti", ex mafiosi, ovvero criminali reo confessi.
Ma sono talmente labili queste accuse, così prive di riscontro oggettivo, che non hanno consentito neppure alla Pubblica Accusa di avanzare un reale contestazione per un reato specifico (corruzione, favoreggiamento, ecc.).
Se io fossi accusato di omicidio da Tizio in sede di revisione potrei avanzare la prova del mio alibi oppure portare la prova che Tizio non è morto (chi non ricorda il caso Gallo?), ma se sono destinatario di accuse fumogene ed evanescenti, erroneamente valorizzate da alcuni giudici e non da altri, con l'ausilio di teorie fantasmagoriche (leggasi convergenza del molteplice) come faccio a dimostrare la mia innocenza?
Quindi verità innanzi tutto è che non esiste il reato, anzi diciamolo ancora più chiaramente: la legge non prevede il concorso esterno in associazione mafiosa come reato.
Cosa c'è di scandaloso in tutto questo?
Ma la ricordate la storia di un tale chiamato Aldo Braibanti che fu accusato e condannato per il reato di plagio e come finì questa storia?
Finì semplicemente col fatto che la Corte Costituzionale (C. Cost. 8/6/1981 n. 96 che dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.) ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale di quel reato e solo così si poté salvare Aldo Braibanti.
Il povero Contrada, più sfortunato certamente di Braibanti, non può invocare neppure l'intervento della Corte Costituzionale, per il semplice fatto che questo reato non esiste nel nostro ordinamento, quindi non si può dichiarare incostituzionale una norma che non c'è.
Neppure il Parlamento può intervenire perché non si può fare una legge per abrogare una norma che non esiste.
Solo chi lo ha creato lo può distruggere: i giudici lo hanno creato e i giudici lo devono distruggere!
Guardate cosa scriveva la Corte Costituzionale a proposito dell'art. 603 del C.P. e diteci se non è riferibile pari pari al concorso esterno in associazione mafiosa:
"L'esame dettagliato delle varie e contrastanti interpretazioni date al … nella dottrina e nella giurisprudenza mostra chiaramente l'imprecisione e l'indeterminatezza della norma, l'impossibilità di attribuire ad essa un contenuto oggettivo, coerente e razionale e pertanto l'assoluta arbitrarietà della sua concreta applicazione. Giustamente essa è stata paragonata ad una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi … mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne l'intensità".
Non è finita:
(la norma) … in quanto contrasta con il principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell'art. 25 Cost., deve pertanto ritenersi costituzionalmente illegittimo.
Ragionamento che calza a pennello col reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
Le disquisizioni giuridiche del P.G., pur lodevoli per un trattato astratto, invero non si ritengono apprezzabili per affrontare il caso concreto.
Censura il P.G. la domanda di revisione in riferimento alle sentenze Carnevale ed Andreotti deducendo una "evidente diversità di contesto fattuale geografico e anche temporale" e che "la parziale identità dei collaboratori di giustizia escussi in tutti e tre i giudizi (Andreotti, Carnevale e Contrada) … non possono creare … alcuna inconciliabilità tra i due giudicati … diversi essendo i fatti materiali su cui si è formato il libero convincimento dei giudici in ciascuno dei tali procedimenti".
Ma queste sono doti divinatorie che non coincidono con i fatti e con le imputazioni: i processi Andreotti, Carnevale e Contrada avevano la stessa imputazione (concorso esterno in associazione mafiosa), il territorio è lo stesso (Palermo), i periodi identici (dagli anni '80 in poi), quindi è l'esatto contrario di quello che deduce il P.G. perché invece è identico proprio il contesto fattuale, geografico e anche temporale.
Se poi al P.G. non piace come si sono conclusi i processi Andreotti e Carnevale è un altro paio di maniche, ma qui sì che abbiamo le invalicabili colonne di Ercole.
Forse intuisce il P.G. della fragilità di dette considerazioni e va oltre incentrando la sua successiva attenzione alla differenza tra la diversità di valutazione e la diversità del fatto (e, diciamola tutta, avvalendosi del conforto di un paio di sentenze della S.C., non certo illuminanti o di particolar pregio).
Diversità di valutazione e diversità del fatto
A nostro avviso porre così il problema è certamente fuorviante: qui i fatti non esistono, altro che diverso fatto.
Se ci fosse stato il fatto, fatto costituente reato previsto e represso dal codice penale, ci sarebbe stata l'imputazione e cioè la corruzione, il favoreggiamento, ecc..
Invece il fatto sarebbe che Andreotti sarebbe stato un colluso con la mafia, Carnevale idem e entrambi come Contrada, per il "pentito dire" dei reo confessi criminali e mafiosi.
Però Andreotti e Carnevale vengono assolti, Contrada condannato, che poi è proprio il caso di contrasto solitamente schematizzato, "una sentenza di condanna e due di assoluzione" (V. ad es. Cass., sez. III, 3/11/1994 - 10/12/1994, n.12320, CED 200729).
E' convincente tutto questo?
Sarebbe come affermare che Tizio viene condannato perché imputato di avere ucciso Caio, solo sulla base della testimonianza di Sempronio mentre Vattelapesca viene assolto di avere ucciso Caio, pur avendo come prova a suo carico solo la medesima testimonianza di Sempronio e tutto questo sarebbe regolare perché si tratta … non di una diversità del fatto ma di una diversità di valutazione.
Ma stiamo scherzando?
Ma chi è che non vede che da una diversa valutazione discende una diversità del fatto? (si pensi ad un omicidio per legittima difesa anziché volontario, il fatto è identico, c'è un morto ma cambia tutta la scena).
Ora nel caso che ci occupa ovvero delle propalazioni dei "pentiti", criminali o ex criminali, vi è certamente e in definitiva anche una diversità di valutazione che però è strettamente connessa ad una diversità del fatto e ciò lo si rileva dalla circostanza che manca, al di fuori della propalazione, il fatto che costituisce reato (perché se ci fosse stato il fatto-reato il Giudice avrebbe tranquillamente contestato lo specifico reato).
Tutta questa confusione, ce ne rendiamo perfettamente conto, è prodotta dal concorso esterno mafioso (reato inesistente in Italia come lo è diventato il plagio) e dallo strumento che è servito per la condanna, cioè il libero convincimento desunto dalla c.d. convergenza del molteplice (se tanti parlano male di te alla fine qualcosa di vero ci sarà).
E fu così che Contrada è e dovrà rimanere in carcere (fine pena 2014, quando avrà 84 anni)?
Ovviamente non siamo d'accordo: la finalità della revisione è quella di risolvere una contraddizione tra verità, contraddizione tale da porre in evidenza l'ingiustizia (cfr. Cass. 10/12/94 n. 12320) e nel caso in parola ciò risulta evidente.
Così pure secondo il P.G. il processo pendente contro i due "pentiti" o ex "pentiti" (Pulci e Giuca) accusati di calunnia continuata e aggravata contro il dott. Bruno CONTRADA non proverebbe nulla; cioè la dimostrazione evidente del rischio (chiamiamolo eufemisticamente così) del "pentitificio" sarebbe un fattore neutro.
Certo valutato singolarmente potrebbe apparire neutro quest'altro elemento, ma insieme a tutte le altre circostanze (V. quanto argomentato dalla Corte di Appello che ha assolto Contrada il 4/5/2001) rappresenta oggettivamente un plus.
Che dire poi della chiesta testimonianza del Presidente Emerito della Repubblica Francesco Cossiga (degradato dal P.G. al mero rango di senatore)?
Certo non pretendiamo che la parola di Francesco Cossiga valga più di quella di un Giovanni Brusca o di un Tommaso Buscetta o di un Francesco Marino Mannoia o di un Gaspare Mutolo, sarebbe pretendere troppo, ce ne rendiamo perfettamente conto, ma non si può non considerare che anche questa prova "non acquisita nel precedente giudizio può essere considerata una prova nuova e quindi rilevante" (cfr. Cass. Sez. Un. 26/9/01 n.624), capaci peraltro, in quanto "dichiarazioni testimoniali", di avere la forza di "ribaltare il costrutto accusatorio" (cfr. Cass., Sez. VI, 10/3/2003 - 17/4/2003, n.18338; Cass. 29/1/2003 - 12/6/2003, n.25680; Cass. Sez. Un. 26/2/1988, Macinanti, GI 89, II, 264).
Non va dimenticato, infatti, che la funzione che il giudizio di revisione è chiamato ad assolvere nel sistema processuale risulta nel vigente codice di rito notevolmente rafforzata e ampliata, perché l'art.631 c.p.p. stabilisce - a differenza di quanto prevedevano gli artt. 554 e segg. dell'abrogato codice di rito - che la revisione è ammessa anche se l'esito del giudizio possa condurre al ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato a causa dell'insufficienza, dell'incertezza o della contraddittorietà delle prove d'accusa: in tal senso depone il chiaro tenore letterale della disposizione dell'art.631 c.p.p., che esplicitamente richiama tutte le formule assolutorie prefigurate dall'art. 530 c.p.p., comprese quelle di cui ai commi 2 e 3 ispirate al canone di garanzia in "dubbio pro reo" (cfr. Cass. 12/5/04 n.25678).
In ogni caso essa testimonianza è una prova nuova che viene dedotta, così come quella chiesta dei poliziotti Francesco Belcamino e Francesco Cardillo, ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p., poiché non hanno formato oggetto del precedente accertamento nell'ambito del giudizio conclusosi con la sentenza irrevocabile (V. per tutte Cass. 22/2/02, n. 12472).
E non è affatto vero quanto sostiene erroneamente il P.G. che esse fanno "riferimento a fatti che non riguardano il thema decidendum" (cfr. parere del P.G. pagg. 5 e 6); il thema decidendum, stante il tipo di imputazione scelta (concorso esterno in associazione mafiosa) è proprio questo: stabilire se una data persona è onesta oppure è un colluso; ora secondo quei criminali novelli pentiti Bruno Contrada era un colluso, mentre secondo Francesco Cossiga, Francesco Belcamino e Francesco Cardillo non lo era.
Ad accusa generica … difesa generica in base al principio d'egalitès des armes; dov'è lo scandalo?
Noi riteniamo che la prova dedotta sia "di per sé idonea a inficiare l'accusa posta a fondamento della sentenza definitiva impugnata" (cfr. Cass., Sez. V, 27/11/95 - 19/12/95, n.12446).
Voler poi definire "imponente impianto probatorio e motivazionale" ciò che ha determinato la condanna di CONTRADA significa voler mistificare la realtà e non ultimo voler disconoscere la sentenza assolutoria della Corte di Appello di Palermo del 4/5/2001 già più volte citata.
Insomma, venissero pure gli stessi collaboratori di giustizia a dire "guardate ci siamo sbagliati" o ancora di più "vedete che abbiamo detto solo delle falsità contro il dott. Bruno Contrada" niente potrebbe scalfire - secondo il P.G. - il giudicato.
Non siamo d'accordo, non siamo d'accordo, non siamo d'accordo e per favore non si citino le impressioni di un giovane commissario o le esternazioni di una vedova perché quelle non sono riscontri, ma maldicenze irrilevanti persino per un giornale specializzato in gossip.
Ad impossibilia nemo tenetur
Il dott. Bruno Contrada con esposto del 27 marzo 2007 (che per migliore scienza si allega) al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta ha denunciato "tutti coloro che si sono resi responsabili di azioni e comportamenti integranti estremi di reato, quali calunnia e diffamazione, falsa testimonianza e false dichiarazioni a P.M., violazione del segreto investigativo e sviamento delle indagini, favoreggiamento personale e omissione di atti di ufficio, o altri illeciti penali".
Il P.M. presso il Tribunale di Caltanissetta con richiesta del 21/1/2008 ha chiesto al GIP in sede di disporre l'archiviazione del consequenziale procedimento iscritto al n.1877/07 R.G.N.R. mod.44 ed il relativo avviso è stato notificato alla P.O. in data 4/2/2008 ("condotte asseritamene diffamatorie e calunniatorie rese dai soggetti indicati dal CONTRADA … negli anni immediatamente seguenti il periodo delle stragi e pertanto in ogni caso coperte da prescrizione", cfr. richiesta di archiviazione P.M. cit.).
Il dott. Bruno Contrada, nei modi e termini di Legge, proporrà opposizione avverso la suddetta richiesta di archiviazione, fatto è tuttavia che dall'esposto-denunzia di cui sopra si rilevano tali e tante incongruenze, che già di per sé imporrebbero la celebrazione di un nuovo processo.
* * * * * * *
IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE EX ART. 635 C.P.P..
Noi siamo dei doctores in iures, ma solo dei modestissimi legum periti, tuttavia riteniamo di conoscere la differenza tra l'istituto della sospensione dell'esecuzione, regolato dall'art. 635 c.p.p. e quello del rinvio obbligatorio o facoltativo della pena per ragioni di salute, previsto dagli artt. 146 e 147 del c.p..
Aver rappresentato incidenter tantum la circostanza che il dott. Bruno Contrada è purtroppo e tristemente un uomo vecchio ed ammalato, le cui condizioni di salute sono state giudicate incompatibili da tutti i medici che lo hanno visitato, sinanco quelli della Direzione Sanitaria del carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, ove si trova recluso, non significa aver invocato l'applicazione degli artt. 146 e 147 del C.P. (è una questione che riguarda il Magistrato di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere e in ultimo il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, che però non ne vogliono sentire); esso serviva solo a far sapere anche ai Giudici della Corte di Appello di Caltanissetta quale è la situazione allo stato, questo sol perché noi riteniamo che i Giudici hanno anche coscienza e senso d'umanità (proprio ieri sera al Tg abbiamo sentito il caso di quel ragazzo, Carretta, che ha assassinato i genitori, che è stato dichiarato incapace di intendere e volere e ha già lasciato la comunità terapeutica per essere totalmente libero; a volte così va il mondo in Italia, insomma i pazzi e pluricriminali liberi e le persone anziane e che stanno male in galera).
Tutto quanto sopra confermando, disatteso il contrario parere del P.G.,
insistono
perché venga accolta la proposta domanda di revisione e in via cautelare che venga disposta, ai sensi dell'art. 635 c.p.p., la sospensione della esecuzione e quindi la liberazione di Bruno Contrada ovvero in subordine l'applicazione di una misura coercitiva meno afflittiva quale quella degli arresti domiciliari.
Allegato:
Esposto-denunzia del 27 marzo 2007 del dott. Bruno Contrada al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta.
Caltanissetta 11/2/2008
Avv. Graziella Coco - Avv. Giuseppe Lipera

 
 
 
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PREMIO MASANIELLO 2009
Napoletani Protagonisti 
a Marina Salvadore

Motivazione: “Pregate Dio di trovarvi dove si vince, perché chi si trova dove si perde è imputato di infinite cose di cui è inculpabilissimo”… La storia nascosta, ignorata, adulterata, passata sotto silenzio. Quella storia, narrata con competenza, efficienza, la trovate su “La Voce di Megaride” di Marina Salvadore… Marina Salvadore: una voce contro, contro i deboli di pensiero, i mistificatori, i defecatori. Una voce contro l’assenza di valori, la decomposizione, la dissoluzione, la sudditanza, il servilismo. Una voce a favore della Napoli che vale.”…

 

PREMIO INARS CIOCIARIA 2006

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A www.vocedimegaride.it è stato conferito il prestigioso riconoscimento INARS 2006:
a) per la Comunicazione in tema di meridionalismo, a Marina Salvadore;
b) per il documentario "Napoli Capitale" , a Mauro Caiano
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DEDICATO AGLI EMIGRANTI

 

NOMEN OMEN

E' dedicato agli amici del nostro foglio meridionalista questo video, tratto da QUARK - RAI 1, condotto da Piero ed Alberto Angela, che documenta le origini della Nostra Città ed il nome del nostro blog.

 

IL MEZZOGIORNO CHE DIFENDIAMO

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vuoi effettuare un tour virtuale e di grande suggestione tra le numerose bellezze paesaggistiche, artistiche ed architettoniche di quel Mezzogiorno sempre più obliato dalle cronache del presente?
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per i video:
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I consigli di bellezza
di Afrodite

RITENZIONE IDRICA? - Nella pentola più grande di cui disponete, riempita d'acqua fredda, ponete due grosse cipolle spaccate in quattro ed un bel tralcio d'edera. Ponete sul fuoco e lasciate bollire per 20 minuti. Lasciate intiepidire e riversate l'acqua in un catino capiente per procedere - a piacere - ad un maniluvio o ad un pediluvio per circa 10 minuti. Chi è ipotesa provveda alla sera, prima di coricarsi, al "bagno"; chi soffre di ipertensione potrà trovare ulteriore beneficio nel sottoporsi alla cura, al mattino. E' un rimedio davvero efficace!


Il libro del mese:



 

 
 
 
 

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