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Pizzomunno con gerani rossi.

 

 
Pizzomunno

Lungo il tratto meridionale della costa viestana, ritroviamo una piccola spiaggia che deve il suo nome all’ imponente faraglione che dalle acque cristalline si erge sovrano a sorvegliare la città ed i suoi abitanti: la Spiaggia del Pizzomunno.

Qui sembra aver avuto luogo un’ interessante e fantastica vicenda che ha come protagonisti due giovani innamorati , entrambi originari di Vieste .

Pizzomunno , giovane ed attraente pescatore, e Cristalda , ragazza bellissima dai lunghissimi capelli color dell’ oro, si amavano teneramente e vivevano nella convinzione che nulla al mondo potesse intaccare un sentimento tanto forte e sincero.

Ogni sera, Cristalda scendeva in spiaggia per salutare il suo bel Pizzomunno prima che con la sua barca andasse incontro al mare aperto.

Ogni notte, in mare, Pizzomunno riceveva la visita delle sirene che cercavano di ammaliarlo con i loro canti soavi. Le regine del mare desideravano ardentemente che Pizzomunno diventasse il loro re ed amante.

Il giovane, però, non cedette mai alle avance delle sirene tentatrici , avendo già donato il suo cuore alla candida Cristalda.

I reiterati rifiuti del giovane, scatenarono la furia delle sirene .

Una sera, le sirene raggiunsero i due amanti sulla spiaggia ed aggredirono Cristalda con grande ferocia, inghiottendola nelle profondità del mare.

Pizzomunno
fu colto da un dolore devastante, talmente grande da pietrificarlo per sempre.

Il giorno seguente, i pescatori di Vieste trovarono Pizzomunno pietrificato sulla roccia che oggi porta il suo nome.

La leggenda vuole che, ogni cento anni, Cristalda riemerga dalle profondità del mare per incontrare Pizzomunno e rivivere con lui l’ emozione di una notte d’amore sulla spiaggia che li fece incontrare.

 

 

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Promontorio del Gargano

Il più delle volte si pensa che la storia antropologica ebbe inizio sul promontorio del Gargano con l'apparizione dell'Arcangelo Michele più di sedici secoli or sono quando ancora il Cristianesimo conviveva con le allora attuali religioni pagane. Ma se analizziamo le carte romane si nota che gli insediamenti sedentari sono precedenti all'apparizione dell'Arcangelo e si trovavano sulla costa e ai piedi del sontuoso monte (Ergitium ,Sipontum ,Merinum ,Teanum , ,Apulum ,Urium).
Si trovano degli insediamenti umani persino precedenti a questi ultimi, ma bisogna risalire addiritturà all'età del bronzo, tanto è vero che lungo la provinciale che collega Foggia con San Marco in Lamis, a qualche chilometro da Borgo Celano, in zona"Chiancata La Civita-Valle di Vitturo"  è stato ritrovato la necropoli più antica della intera Europa. Altre testimonianze sono date dagli insediamenti rupestri e dalla innumerevole presenza di oggetti litici e di mura megalitiche che si sono scoperti nel corso degli anni sul Gargano.
 

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Per noi i guerrieri non sono quello che voi intendete. Il guerriero non è chi combatte, perché nessuno ha il diritto di prendersi la vita di un altro. Il guerriero per noi è chi sacrifica sé stesso per il bene degli altri. È suo compito occuparsi degli anziani, degli indifesi, di chi non può provvedere a sé stesso e soprattutto dei bambini, il futuro dell'umanità.

Toro seduto

 

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OBBLIGO MASCHERINA DAVANTI A SCUOLE, LUOGHI DI ATTESA E SEMPRE QUANDO NON C’È DISTANZIAMENTO. NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE PUG

Post n°27160 pubblicato il 04 Ottobre 2020 da forddisseche

OBBLIGO MASCHERINA DAVANTI A SCUOLE, LUOGHI DI ATTESA E SEMPRE QUANDO NON C’È DISTANZIAMENTO. NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE PUGLIA  

  
 



Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato l’ordinanza num. 374 in materia di gestione dell’emergenza epidemiologica Covid19, con la quale dispone:

1. Con efficacia immediata, fermo restando l’obbligo, sull'intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l'intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie  negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento  e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.
 
2. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie di cui all’art.1, non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.
 
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 374 del Registro

 

 

 

OGGETTO : Misure urgenti per la gestione dell’emergenza

 

epidemiologica da COVID-19

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

 

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

 

VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

 

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2,comma 1;

 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

 

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»

 

VISTA l’ordinanza del Presidente della regione Puglia n.336 del 12 agosto 2020;

 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 13 agosto 2020;

 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» con la quale è fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 6,00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorio anche all’aperto in luoghi o spazi pubblici in cui sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

 

VISTO il D.P.C.M. 7 settembre 2020, recante “ Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”, con il quale sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 e sono state altresì confermate le disposizioni contenute nelle citate ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020;

 

CONSIDERATO che i dati contenuti negli ultimi rapporti di monitoraggio dell’emergenza epidemiologia da Covid-19, confermano un aumento della circolazione virale in tutto il Paese ed è sostanzialmente confermato l’aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la nona settimana consecutiva con una incidenza cumulativa (dati flusso ISS) negli ultimi 14 giorni – come risulta dalla nota del Dipartimento Promozione della salute prot. AOO_005/PROT/03/10/2020/0004172;

 

TENUTO CONTO che questa settimana, come emerge dalla medesima nota del Dipartimento Promozione della salute, sono stati segnalati diversi focolai in cui la trasmissione potrebbe essere avvenuta in ambito scolastico e che in Puglia sono stati segnalati diversi casi confermati, per il momento sporadici, tra il personale scolastico e gli studenti;

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 12 agosto 2020 n.336, con la quale è fatto obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro;

 

CONSIDERATO altresì, come risulta dalla suddetta nota del Dipartimento Promozione della salute, che nelle prossime settimane sarà possibile osservare l'andamento dei casi anche al fine di valutare meglio proprio l’impatto della scuola sulla circolazione virale e che a tal fine si evidenzia inoltre che la ripresa delle attività scolastiche ha fatto registrare un aumento della circolazione delle persone, tenuto conto altresì che, con l'approssimarsi della stagione autunnale, le variazioni di temperatura e tasso di umidità faciliteranno le affezioni delle prime vie aeree respiratorie;

 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di introdurre ulteriori misure, rendendo obbligatorio, per l’intera giornata, di usare - sempre e comunque - protezioni delle vie respiratorie negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.

 

CONSIDERATA la necessità di stabilire l’esenzione da tale obbligo esclusivamente per i congiunti o conviventi, per i bambini al di sotto dei sei anni, nonché per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e per i soggetti che interagiscono con loro;

 

 

 

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all’intero territorio regionale; Sentito il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, emana la seguente

 

O R D I N A N Z A

 

Art.1

 
  1. Con efficacia immediata, fermo restando l’obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l’intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico.
  1. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
 

Art.2

 

L’obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie di cui all’art.1, non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; a soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

 

Art.3

 

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n.33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all’articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35. La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, anche ai sensi e per gli effetti dell’art.1 comma 16 del dl 33/2020 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n.74, ai Prefetti delle Province ed ai sindaci dei Comuni pugliesi. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

 

 

Michele Emiliano

 
 
 
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