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Pizzomunno con gerani rossi.

 

 
Pizzomunno

Lungo il tratto meridionale della costa viestana, ritroviamo una piccola spiaggia che deve il suo nome all’ imponente faraglione che dalle acque cristalline si erge sovrano a sorvegliare la città ed i suoi abitanti: la Spiaggia del Pizzomunno.

Qui sembra aver avuto luogo un’ interessante e fantastica vicenda che ha come protagonisti due giovani innamorati , entrambi originari di Vieste .

Pizzomunno , giovane ed attraente pescatore, e Cristalda , ragazza bellissima dai lunghissimi capelli color dell’ oro, si amavano teneramente e vivevano nella convinzione che nulla al mondo potesse intaccare un sentimento tanto forte e sincero.

Ogni sera, Cristalda scendeva in spiaggia per salutare il suo bel Pizzomunno prima che con la sua barca andasse incontro al mare aperto.

Ogni notte, in mare, Pizzomunno riceveva la visita delle sirene che cercavano di ammaliarlo con i loro canti soavi. Le regine del mare desideravano ardentemente che Pizzomunno diventasse il loro re ed amante.

Il giovane, però, non cedette mai alle avance delle sirene tentatrici , avendo già donato il suo cuore alla candida Cristalda.

I reiterati rifiuti del giovane, scatenarono la furia delle sirene .

Una sera, le sirene raggiunsero i due amanti sulla spiaggia ed aggredirono Cristalda con grande ferocia, inghiottendola nelle profondità del mare.

Pizzomunno
fu colto da un dolore devastante, talmente grande da pietrificarlo per sempre.

Il giorno seguente, i pescatori di Vieste trovarono Pizzomunno pietrificato sulla roccia che oggi porta il suo nome.

La leggenda vuole che, ogni cento anni, Cristalda riemerga dalle profondità del mare per incontrare Pizzomunno e rivivere con lui l’ emozione di una notte d’amore sulla spiaggia che li fece incontrare.

 

 

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Promontorio del Gargano

Il più delle volte si pensa che la storia antropologica ebbe inizio sul promontorio del Gargano con l'apparizione dell'Arcangelo Michele più di sedici secoli or sono quando ancora il Cristianesimo conviveva con le allora attuali religioni pagane. Ma se analizziamo le carte romane si nota che gli insediamenti sedentari sono precedenti all'apparizione dell'Arcangelo e si trovavano sulla costa e ai piedi del sontuoso monte (Ergitium ,Sipontum ,Merinum ,Teanum , ,Apulum ,Urium).
Si trovano degli insediamenti umani persino precedenti a questi ultimi, ma bisogna risalire addiritturà all'età del bronzo, tanto è vero che lungo la provinciale che collega Foggia con San Marco in Lamis, a qualche chilometro da Borgo Celano, in zona"Chiancata La Civita-Valle di Vitturo"  è stato ritrovato la necropoli più antica della intera Europa. Altre testimonianze sono date dagli insediamenti rupestri e dalla innumerevole presenza di oggetti litici e di mura megalitiche che si sono scoperti nel corso degli anni sul Gargano.
 

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Toro seduto

 

Per noi i guerrieri non sono quello che voi intendete. Il guerriero non è chi combatte, perché nessuno ha il diritto di prendersi la vita di un altro. Il guerriero per noi è chi sacrifica sé stesso per il bene degli altri. È suo compito occuparsi degli anziani, degli indifesi, di chi non può provvedere a sé stesso e soprattutto dei bambini, il futuro dell'umanità.

Toro seduto

 

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Tutto ciò che l'uomo ha imparato

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Dal 3 giugno l’Italia riapre le frontiere con l’Ue, via libera a spostamento tra regioni

Post n°26208 pubblicato il 17 Maggio 2020 da forddisseche

Dal 3 giugno l’Italia riapre le frontiere con l’Ue, via libera a spostamento tra regioni  

  
 

 Il Consiglio dei ministri ha approvato nella notte il nuovo decreto-legge con il quadro normativo per disciplinare gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

 

Per muoversi dentro la regione in cui si vive, a partire dal 18 maggio 2020, non sarà più necessaria l’autocertificazione. Gli spostamenti saranno liberi - anche se permane il divieto di assembramento - e si potrà far visita anche agli amici oltre che ai congiunti. Per la mobilità extraregionale bisognerà aspettare invece il il 3 giugno, anche se resta la possibilità di spostarsi tra una regione e l’altra (con autocertificazione) per stato di necessità, salute e lavoro. Sempre dal 3 giugno riaprono anche le frontiere. Si potrà entrare in Italia dall’Unione europea e da tutta l’area Schengen senza doversi sottoporre ai 14 giorni di isolamento imposti dalla quarantena scattata con l’epidemia.

 

Sul fronte delle riaperture delle attività commerciali, sempre a partire dal 18 maggio può ripartire tutto: bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, spiagge, negozi al dettaglio. E si potrà farlo non più in base ai restrittivi (e criticati) parametri di sicurezza fissati dall’Inail ma in base a un protocollo meno “stringente” adottato, dopo una tesa trattativa, da tutti i governatori regionali (10 metri quadrati per ombrellone in spiaggia, distanza tra i clienti di bar e ristoranti ridotta a un metro, ad esempio) e approvato dall’esecutivo. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali comporta la sospensione dell’attività. Sono le novità contenute nel nuovo decreto legge approvato nella notte dal Consiglio dei ministri. Le misure sono valide fino al 31 luglio 2020.

 

 Libertà di movimento (senza autocertificazione) in ogni regione
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni potranno però adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale «relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica».

 

Riaperture, il testo definitivo del decreto approvato dal Consiglio dei ministri

 

Spostamenti tra regioni e frontiere riaperte dal 3 giugno
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno c’è l’ok agli spostamenti tra una regione e l’altra. Potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree».

 

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, «che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali». Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

 

Tutte le attività commerciali possono riaprire dal 18 maggio
Riaprono dal 18 maggio tutte le attività economiche, produttive e sociali (bar, ristoranti, stabilimenti balneari, parrucchieri, estetisti, piscine , palestre, musei) che «devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali». In assenza di quelli regionali «trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale». Un principio che verrà ribadito anche dal nuovo Dpcm che sarà varato probabilmente nella giornata di sabato 16 maggio e nel quale rientreranno anche le linee guida indicate dalle regioni. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali o, «nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni».

 

Monitoraggio sanitario regionale
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni «monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale». I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, «può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale».

 

Spostamenti vietati per chi è in quarantena
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione «o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata». La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19.

 

Spettacoli aperti al pubblici legati all’andamento dei contagi
Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, «si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici».

 

I poteri dei sindaci
Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

Sanzioni da 400 a 3mila euro
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina «la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza». Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, «sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione «sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa», si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

 

Il Sole24 ore

 
 
 
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