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I confini tra violenza e molestie sessuali..

Post n°8204 pubblicato il 20 Novembre 2017 da nina.monamour

 

 

Molestare una donna a bordo di un bus a suon di sfregamenti e palpeggiamenti equivale a commettere una violenza sessuale. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, che già in passato ha fatto dei chiari distinguo tra il reato di violenza sessuale e quello di molestia, evitando confusioni ed equivoci.

Il primo (contemplato dall'articolo 609 bis del codice penale) punisce con la reclusione da cinque a dieci anni "chi, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, costringe uno a compiere o subire atti sessuali".

È un reato comune, cioè che può essere commesso da chiunque, è sufficiente che vi sia la consapevolezza di compiere atti sessuali costringendo o inducendo una vittima a subirli contro il proprio volere. Perché sussista questo reato deve esserci l'atto sessuale, poco conta il fine specifico di chi aggredisce.

Per la Cassazione, configurano questo tipo di reato, oltre a ogni forma di congiunzione carnale, anche strofinamenti e toccamenti su parti intime, persino sopra i vestiti, e quegli atti, pure senza il contatto fisico diretto con la vittima, che siano finalizzati a porre in pericolo il bene primario della libertà della persona attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale di chi agisce.

Altra cosa è "la molestia o il disturbo alle persone" (articolo 660 del codice penale), si tratta di una contravvenzione, cioè di una forma meno grave di illecito penale rispetto alle altre ipotesi che rientrano tra i "delitti", tanto è vero che il legislatore ha previsto l'arresto fino a sei mesi o il pagamento di un'ammenda fino a 516 euro "per chi, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o con il telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo".

In questo caso il bene giuridico da tutelare è la tranquillità pubblica e quella del privato. Nelle molestie, secondo la Cassazione, può rientrare il corteggiamento, insistente e continuo e manifestato in luogo pubblico, che risulta sgradito a chi lo riceve. Oppure un corteggiamento estrinsecato attraverso ripetute telefonate. O anche le espressioni volgari a sfondo sessuale.

In poche parole, le molestie, che non implicano un contatto fisico, si manifestano con espressioni verbali "spinte" che alludono alla sfera sessuale oppure con atti di corteggiamento ripetuti che vengono rifiutati da chi li riceve; la violenza sessuale richiede, invece, un contatto corporeo, anche solo fugace ed estemporaneo, ovvero un coinvolgimento della sfera fisica di chi la subisce.

C'è poi il reato di stalking (tecnicamente "atti persecutori", articolo 612 bis cp) che sussiste quando "chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

Lo stalking è altra cosa rispetto alla molestia: quest'ultima è un reato di pericolo, non necessariamente abituale, potendo essere realizzata anche con una sola azione, purché "ispirata da biasimevole motivo o caratterizzata da petulanza", cioè da quel modo di agire pressante ed indiscreto che interferisce in maniera sgradevole e fastidiosa con l'altrui sfera privata.

Lo stalking, invece, tutela la libertà individuale ed è un reato abituale di danno, per la cui sussistenza è necessaria la produzione di un evento e cioè l'alterazione delle abitudini di vita della vittima o il perdurante e grave stato di ansia o di paura.

Certamente lo stalking può realizzarsi anche attraverso molestie oltre che minacce: se le molestie sono reiterate nel tempo, non si configura più l'articolo 660 del codice bensì un unico reato di stalking solo se esse sono tali da ingenerare nella vittima lo stato d'ansia, il timore di pericolo per l'incolumità propria e/o dei cari, il cambiamento delle abitudini di vita.

Anche in questo caso la Cassazione pone precisi paletti indicano quali sono i beni giuridici protetti nelle due fattispecie di reato, nello stalking è la libertà individuale, nel reato di molestia la quiete privata e l'ordine pubblico.


 
 
 
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